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Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA e' regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti e' regolato dalla disciplina vigente sulla base della legge 20 marzo 1975, n. 70. Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'ENEA e' incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria. I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di societa' ed enti di qualsiasi natura, salvo che cio' sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 14 settembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-03-05;84~art8 · fonte su Normattiva