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Il personale dell'ENEA puo' essere, col suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, universita' italiane o straniere, organizzazioni internazionali e comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, o altri organismi di ricerca o unita' di aziende industriali, che ne facciano richiesta.
Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 14 settembre 1991
