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L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per la difesa ha facolta', in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, a scopo di servizio volontario civile e per la durata di almeno due anni continuativi, ivi compreso un periodo di licenza di 45 giorni".

Testo in vigore dal 16 marzo 1970 al 1 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1970-02-19;75~art1 · fonte del testo