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Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 380. A tale onere si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 marzo 1970 al 1 gennaio 1972
