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Fatte salve le prioritarie esigenze della difesa nazionale, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense, di cui al precedente articolo 3, sara' determinato sulla base delle disponibilita' di inquadramento nei programmi di assistenza e di cooperazione tecnica di cui al precedente articolo 2, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dal successivo, articolo 10.

Testo in vigore dal 16 marzo 1970 al 1 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1970-02-19;75~art4 · fonte del testo