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I programmi di collaborazione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 380, possono prevedere l'utilizzazione dei giovani di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'articolo 1 della presente legge, per lo svolgimento di compiti di sviluppo comunitario, di istruzione, di assistenza tecnica, di assistenza igienico-sanitaria e sociale e di addestramento professionale. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei predetti giovani, ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 380, e' regolato a norma del precedente articolo 6.
Testo in vigore dal 16 marzo 1970 al 1 gennaio 1972
