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Il Ministro per gli affari esteri raccoglie e coordina informazioni e dati concernenti i programmi di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'articolo 2 della presente legge; fornisce ai giovani interessati, avvalendosi della collaborazione delle associazioni, organismi ed enti di cui al predetto articolo 2, ogni utile indicazione sui programmi medesimi; li assiste ai fini della documentazione richiesta a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323. Nell'espletamento dei compiti affidatigli, il Ministro per gli affari esteri e' assistito da una commissione composta da rappresentanti delle Amministrazioni affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa, nonche' da due rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile, scelti dal Ministro per gli affari esteri. Il Ministro per gli affari esteri, sentita la commissione di cui al comma precedente, puo' concedere contributi alle associazioni, organismi ed enti i cui programmi siano stati riconosciuti idonei alla preparazione dei volontari.

Testo in vigore dal 16 marzo 1970 al 1 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1970-02-19;75~art9 · fonte del testo