1 Nell'articolo 616 del codice penale, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza"

Testo vigente dal 30 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;547~art5 · fonte su Normattiva