1 Nell'articolo 616 del codice penale, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza"
Testo vigente dal 30 dicembre 1993
