Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

Testo vigente dal 8 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610~art14 · fonte su Normattiva