Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 e successive integrazioni legislative, e' cespite ogni parte dell'immobile che, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 652, era da considerare, al momento del danno, come unita' immobiliare.
Testo vigente dal 8 agosto 1966
