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Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

  • a)da veterinari;
  • b)da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale.

Testo in vigore dal 26 marzo 1974 al 13 febbraio 1991

urn:nir:stato:legge:1974-03-11;74~art1 · fonte su Normattiva