Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1974 al 13 febbraio 1991. Leggi il testo vigente →
Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
- a)da veterinari;
- b)da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un impianto di fecondazione artificiale.
Testo in vigore dal 26 marzo 1974 al 13 febbraio 1991
