Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dal seguente: "Per ciascun concorso la commissione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 1, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori".
Testo vigente dal 14 maggio 1986
