Il comma secondo dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 197, come modificato dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e dall'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, e' sostituito dai seguenti: "Sono esclusi dal concorso:
- 1)gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo e' ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;
- 2)gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda. L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso".
Testo vigente dal 14 maggio 1986
