In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 193, il Tesoro dello stato e' autorizzato a concedere al "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" ulteriori anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955 e 1950 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958. Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sara' effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, a partire dal 10 luglio 1955.

Testo vigente dal 15 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-24;62~art1 · fonte del testo