Le somme anticipate dal Tesoro, non ancora rimborsate, e quelle da anticipare ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 493, nonche' quelle che verranno corrisposte in applicazione della presente legge, saranno restituite, con gli interessi maturati al 31 dicembre 1958, in quindici annualita' costanti, comprensive di capitale e di interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1 gennaio 1959, al tasso di interesse del quattro per cento. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-24;62~art2 · fonte del testo