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[1]Nella gerarchia dei gradi di ufficiale della Regia aeronautica stabilita dall'art. 15 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 23 giugno 1937-XV, n. 1501, e' apportata per gli ufficiali generali di grado 4° la seguente variante:

[2]generale di divisione aerea;

[3]tenente generale del genio aeronautico;

[4]tenente generale di commissariato aeronautico;

[5]tenente generale medico di aeronautica.

Testo in vigore dal 29 luglio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;935~art1 · fonte del testo