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Durante l'aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio all'ufficiale e sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia competono gli assegni per carichi di famiglia nella misura intera. Nulla e' innovato per quanto riguarda la corresponsione dello stipendio o paga e degli altri assegni o indennita'. Il tempo trascorso nella posizione di cui al precedente comma e' computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 9 ottobre 2010
