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La sospensione precauzionale dall'impiego, disposta nei confronti dell'ufficiale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cui siano addebitati fatti per i quali egli possa essere sottoposto a procedimento disciplinare, e' revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti, a norma del secondo comma dell'articolo 74 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e del secondo comma dell'articolo 51 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'ufficiale il provvedimento di sospensione.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 9 ottobre 2010
