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[1]Gli articoli 25 e 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabili agli ufficiali della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:
[2]Art. 25. - "L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, e' richiamato in servizio, salva la facolta' di rinunciare all'avanzamento, ai corsi, agli esperimenti o agli esami. L'ufficiale in aspettativa per infermita' che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio. E' parimenti richiamato in servizio, su domanda, anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo".
[3]Art. 43. - "L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto un'eta' pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio. Il periodo di servizio e l'eta' richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantita' pari al terzo del servizio di navigazione prestato su navi armate o in riserva e del servizio di volo. In nessun caso tale riduzione puo' essere superiore a cinque anni. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima di aver raggiunto l'eta' richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra purche' abbiano compiuto il limite di eta' all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione e' loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori. Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua eta'. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Qualora ne faccia domanda, egli ha pero' diritto di essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso egli e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'eta', se di grado interiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. L'ufficiale consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio".
Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 9 ottobre 2010
