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[1]L'articolo 18 della legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e l'articolo 31 della legge stessa, modificato dall'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, sono sostituiti dai seguenti:
[2]Art. 18. - "L'ufficiale in aspettativa per infermita', compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio. E' parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo".
[3]Art. 31. - "L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di eta' ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianita' di servizio:
[4]tenente generale ispettore................ anni 62 maggiore generale ispettore............... anni 59 colonnello........................ anni 57 tenente colonnello.................... anni 55 maggiore......................... anni 53 capitano, tenente e sottotenente............. anni 51 Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua eta'. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dei precedenti commi e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita', e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite. Qualora ne faccia domanda, egli ha pero' diritto ad essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi due commi ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente. In tal caso egli e' collocato nella riserva e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio".
Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 9 ottobre 2010
