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Il secondo comma dell'articolo 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabile ai sottufficiali della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, il secondo comma dell'articolo 33 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e il secondo comma dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono sostituiti dal seguente: "Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare; a domanda, dal servizio e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione".

Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;37~art8 · fonte su Normattiva