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Agli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, al terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 28 non devono, in ogni caso, superare la velocita' di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1982-02-10;38~art11 · fonte su Normattiva