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Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, dettando in particolare le disposizioni, i criteri ed i termini per l'annullamento sui documenti di circolazione dei pesi eccedenti i limiti fissati nell'articolo 33. Il Ministro dei trasporti stabilisce altresi' con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonche' le procedure necessarie in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 9 e 10 della presente legge. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato a istituire uffici della Direzione generale della motorizzazione civile ai valichi di confine per i controlli di legge. Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato a modificare con propri decreti gli articoli 221, 225, 226, 233, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 257, 258, 261, 262, 266, 267, 312, 339 e 344 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, adeguandoli alle norme della presente legge, della legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993
