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In attesa della integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali che vengano effettuate dagli organi governativi o dai laboratori, gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione parziale CEE, purche' in questo ultimo caso siano convalidate dalle rispettive Amministrazioni.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993
