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L'articolo 10 della legge 27 novembre 1980, n. 815, e' sostituito dal seguente: "Ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 non sono tenuti a prestare garanzie reali, ne' sussidiarie, se non le normali forme ipotecarie sui beni immobili o mobili acquisiti con le operazioni di credito concesse".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993
