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Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' modificato come segue: "Omologazione del tipo. - Gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi, nonche' i rispettivi autotelai o telai montati ed i ciclomotori sono soggetti, se prodotti in serie, alla omologazione del tipo. Questa ha luogo a seguito dell'esame dei medesimi da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo, ivi comprese le unita' tecniche indipendenti omologate destinate ad essere installate su veicoli per costituirne parti integranti".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1982-02-10;38~art7 · fonte su Normattiva