All'articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali e' richiesta l'immissione in consumo, e' quello previsto per i liquori".
Testo vigente dal 22 agosto 1980
