Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore ad 86°.
Testo vigente dal 22 agosto 1980
Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore ad 86°.
Testo vigente dal 22 agosto 1980
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1980-08-13;465~art11 · fonte su Normattiva