L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385, e' sostituito dal seguente: "Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino", di "arzente" o di "brandy" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali. E' proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad invecchiamento per almeno dodici mesi. E' tollerata, per i vini acescenti, una acidita' volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili. E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non puo' essere superiore al 3 per cento. L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno".

Testo vigente dal 22 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;465~art3 · fonte su Normattiva