L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino" o di "arzente" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue facce naturali. La denominazione brandy e' riservata all'acquavite di cui al comma precedente sottoposta ad invecchiamento per almeno dodici mesi. E' tollerata, per i vini acescenti, un'acidita' volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili. E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non puo' essere superiore al 3 per cento. L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno. Il periodo di invecchiamento di cui al secondo comma deve risultare da attestazione del Ministero delle finanze".

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;385~art5 · fonte su Normattiva