Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, e' modificato come segue: all'articolo 10, comma secondo, sono soppresse le parole: "ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 8"; all'articolo 13, comma secondo, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Un'altra frazione dell'1 per cento della somma versata dalla Repubblica federale di Germania, e gli interessi maturati sull'intera somma sono tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere eventualmente ripartiti rispettivamente tra coloro le cui domande non fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza maggiore, oppure le cui domande fossero accolte in sede giurisdizionale a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministero del tesoro di cui al secondo comma dell'articolo 8"; all'articolo 13, il comma terzo e' sostituito dal seguente: "La somma di cui al primo comma sara' pagata alle associazioni interessate non appena la commissione di cui all'articolo 7 ne avra' stabilito la misura. Le parti non utilizzate delle somme accantonate ai sensi del precedente comma saranno versate in parti uguali alle predette tre associazioni rispettivamente dopo cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla definizione dei ricorsi".

Testo vigente dal 26 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;211~artunico · fonte del testo