I termini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte, sono prorogati fino alla scadenza di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 22 agosto 1966
