Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
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Coloro che fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile, se hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997, n. 132, possono essere nuovamente nominati per un successivo triennio nel caso in cui detti collegi od organi siano rinnovati con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame predetto. Essi decadono dalla carica se, all'esito dei procedimenti previsti dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, per l'esonero dall'esame e l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, non conseguono l'iscrizione in detto registro.
Testo in vigore dal 11 luglio 1998 al 7 aprile 2010
