Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il titolo all'eventuale congedo anticipato di cui all'articolo 85, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta modificato dall'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, puo' essere validamente invocato anche se non sussisteva perfetto alla data dell'apertura della leva alla quale l'iscritto concorse, nei casi in cui tale data sia anteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 27 giugno 1961, n. 551.
Testo in vigore dal 10 settembre 1962 al 22 dicembre 2008
