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Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' sostituito dal seguente: "Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle, funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo". Il primo comma dell'articolo 38 della predetta legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 10, secondo comma, e dell'articolo 23, perche' imputato di un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa per infermita', e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione, e nel caso abbia subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva".
Testo in vigore dal 20 febbraio 1974 al 9 ottobre 2010
