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Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

Testo in vigore dal 6 settembre 1991 al 29 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:1991-08-29;288~art5 · fonte su Normattiva