Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1981 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →
I termini del 90° giorno stabiliti dagli articoli 4, primo comma, e 28, primo comma, della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono sostituiti con il termine del 180° giorno. I termini di 30 giorni stabiliti dall'articolo 7, primo e secondo comma, della stessa legge sono sostituiti, rispettivamente, con i termini di 45 giorni e di 100 giorni.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1981 al 31 maggio 2017
