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Eventuali disavanzi della gestione della cassa sottufficiali sono coperti con l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti alla cassa medesima e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 30 aprile 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;88~art4 · fonte del testo