Art. 3
[1]La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 11 febbraio 2022
[3]MATTARELLA
[4]Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
[5]Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Testo vigente dal 22 febbraio 2022, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva