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Il direttore dell'istituto sovraintende all'attivita' dell'istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilita' di fronte al Ministro per la sanita'; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziative dell'istituto, informandone preventivamente il Ministro; gli fa relazione sulle attivita' previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio le spese dell'istituto; emette e firma i mandati; propone al Ministro per la sanita' gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. Entro il primo semestre di ogni anno presenta a Ministro per la sanita' una relazione scritta sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'annata precedente e propone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio piu' anziano. Per il coordinamento dell'attivita' dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'istituto. Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012

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