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Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' - rubrica Istituto superiore di sanita' - concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art26 · fonte su Normattiva