Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Art. 26 — Residui
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012. Leggi il testo vigente →
Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' - rubrica Istituto superiore di sanita' - concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
