Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 28 — Disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera

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Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il numero dei posti e i laboratori o servizi per i quali essi sono messi a concorso, i titoli specifici richiesti per la partecipazione, le materie su cui vertono le prove di esame nonche' tutte le altre modalita' relative allo svolgimento del concorso. Il decreto ministeriale che indice il concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e il concorso deve essere espletato entro il termine di quattro mesi. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per la sanita' su proposta del comitato amministrativo. I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo da una lista a base nazionale compilata per discipline dal comitato scientifico. La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve pero' valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Per i vincitori di concorso provenienti da altra carriera dell'Istituto saranno mantenuti scoperti durante il periodo di prova altrettanti posti nel ruolo di provenienza. Nel caso che il periodo di prova non fosse superato gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica gia' rivestita ed il servizio prestato nel periodo suddetto verra' computato nella carriera di appartenenza. Il servizio precedentemente prestato e' valutato ai fini dell'assegnazione alle classi superiori di stipendio, nell'ambito della qualifica, dopo superato il periodo di prova. Salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, tale servizio diminuito del periodo di anzianita' richiesto per l'accesso a carriere diverse, e' valutato per intero nel caso di provenienza da carriere corrispondenti; e' invece valutato per meta' nel caso di provenienza da carriere inferiori. Nella nuova carriera l'inquadramento dovra' avvenire in ogni caso ad una classe di stipendio tale che il trattamento economico non risulti inferiore a quello goduto nella carriera di provenienza.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art28 · fonte su Normattiva