Art. 29 — Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento
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Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, i laboratori o servizi per i quali il concorso e' bandito, i titoli richiesti per la partecipazione, il gruppo di materie su cui vertono le prove di esame nonche' tutte le altre modalita' relative allo svolgimento del concorso. Le prove scritte e la prova pratica devono essere inerenti alle attivita' proprie del laboratorio o servizio di appartenenza. Il decreto e' pubblicato sul "Bollettino Ufficiale" del Ministero della sanita' entro il 31 dicembre di ogni anno ed al concorso e' ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data della pubblicazione. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro per la sanita' su proposta del comitato amministrativo. I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo dalla lista di cui all'articolo 28. Nei concorsi per titoli ed esame, salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, i titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche, elaborati di servizio, servizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonche' da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, espresso dal direttore di laboratorio o, nel caso dei servizi, dal direttore del servizio, basato sulla qualita' del servizio prestato, sull'attitudine a svolgere le funzioni superiori e sul profitto tratto dalla frequenza dei corsi di specializzazione e di aggiornamento. La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve pero' valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993
