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La nomina in prova ad aiutante tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado. L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio. La commissione giudicatrice per la nomina ad aiutante tecnico in prova e' composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore, da un assistente tecnico capo. Per la prova pratica la commissione e' assistita da un aiutante tecnico. Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico e' messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario e del ruolo degli operai dell'istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio, se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procedera', negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante tecnico. L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto. La commissione giudicatrice per il concorso di cui al quarto comma e' composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante tecnico.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art43 · fonte su Normattiva