Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993. 249 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La nomina in prova ad aiutante si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado. L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio. La commissione giudicatrice del concorso e' composta da un capo servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione o della carriera direttiva di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario superiore. Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico e' messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procedera', negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante. L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto. La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quarto e' composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267

    Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art44 · fonte del testo