Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

Al personale dell'Istituto superiore di sanita' continuera' ad essere corrisposto, in relazione anche al maggiore orario di servizio prestato e salvo demerito, il compenso per iniziative e prestazioni dirette allo incremento delle attivita' dell'Istituto e della ricerca di servizio. Lo stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' ai fini del precedente comma sara' determinato con la legge di approvazione del bilancio. La somma disponibile per detto compenso viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, paga o retribuzione. Tale compenso subisce la stessa variazione del relativo stipendio, paga o retribuzione.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art54 · fonte su Normattiva