Art. 55 — Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori
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Dalla data in cui avra' effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario, l'indennita' di tempo pieno ivi prevista per i docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, sara' corrisposta anche ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanita'. In pari data cessera' nei confronti dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori la corresponsione del compenso particolare previsto dal precedente articolo.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993
