Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Art. 57 — Lavoro straordinario
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →
Nell'eventualita' che, per esigenze di servizio, si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del capo dei servizi amministrativi e del personale fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore mensili pro capite.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993
