Art. 74 — Nomina a ricercatore
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Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti e il concorso di cui al precedente articolo, viene bandito a termini dell'articolo 32 un concorso a ricercatore riservato, per due terzi dei posti disponibili, agli impiegati delle carriere immediatamente inferiori in possesso del diploma di laurea previsto nel bando di concorso o di libera docenza nelle materie specifiche, e con quattro anni di effettivo servizio, nonche' a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di eta', prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano la propria attivita' da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993
