Art. 75 — Nomina ad assistente tecnico
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Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 41 un concorso ad assistente tecnico riservato, per un terzo dei posti ancora disponibili nel ruolo, agli impiegati delle altre carriere tecniche in possesso dei requisiti prescritti, nonche' agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera, se in possesso soltanto del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado. Sono altresi' ammessi allo stesso concorso, con riserva di un altro terzo dei posti disponibili, coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di eta', prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge la propria attivita' da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 18 agosto 1993
